Back to top

Nov | 06 08 Mercoledì
 

Avvio dell'attività  di Commercio Elettronico (Italia ed Europa)

 
Autore : dott. Danilo Fabio Bacci (pubblicazione a cura di GiorgioBlu)  » Questo articolo è stato letto: 11489 volte »  
 

Condizioni e presupposti amministrativi per l'avvio dell'attività  di commercio elettronico (D.Lgs. n. 114/98)

 

NOTA BENE: In Italia la normativa sul commercio elettronico deriva dalla direttiva 2000/31/CE attraverso il dlgs 70/2003.
Qual'è la conseguenza? Che la Normativa Europea è uniforme per tutti i paesi della UE e quindi applicando questa normativa al sito e come se legalizzassimo il sito al livello comunitario. Il sito può dunque operare anche in Europa.

Le cose cambiano se il commercio che si vuole instaurare è globale...(es. aquisti da parte di utenti americani). Qui  entrano in gioco normative internazionali, intese, soft law, ecc.


  1. Le regole previste solo per B2C (insieme delle transazioni commerciali di beni e servizi tra imprese e consumatori finali) dalla sopraindicata disposizione di legge sono:

    • comunicazione al Comune nel quale l'operatore ha la residenza (se persona fisica), o la sede legale (se società ), con la quale dichiara la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 5 del decreto, nonchè il settore merceologico di attività : alimentare, non alimentare, ovvero entrambi;
      N.B.- la comunicazione deve essere effettuata (in attesa della pubblicazione dell'apposita modulistica da parte del Ministero dell'Industria) tramite il modello COM 1 (si può scaricare dal sito www.digitallex.com, area download), ovvero tramite comunicazione che contenga gli stessi elementi;

    • l'inizio attività  può avvenire solo decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune;

    • è ammesso l'invio di prodotti al consumatore solo se non vi siano vincoli a suo carico, a meno che l'invio non sia stato da questi sollecitato mediante specifica richiesta in tal senso;

    • le operazioni di vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione (internet) sono vietate.

  2. Si faceva riferimento al fatto che l'articolo si applica unicamente ai soggetti che esercitano commercio al dettaglio, come risulta dal suo inserimento nel Titolo VI del decreto, dedicato alle forme speciali di vendita al dettaglio, donde si esclude la sua applicabilità  alle forme di vendita all'ingrosso effettuate in Rete (B2B).

    Ne consegue che, per poter effettuare tali vendite su Internet, i grossisti sono tenuti, unicamente, al possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 5 (Requisiti di accesso all'attività ) del decreto e, in particolare, di quelli professionali se il commercio riguardi prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare.

    Per il problema della vendita all'ingrosso su Internet l'art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 114/98 proibisce l'esercizio congiunto del commercio all'ingrosso e al dettaglio nello stesso locale, risolve la questione della promiscuità  richiedendo all'operatore che voglia svolgere sia l'attività  di ingrosso che di dettaglio on line tramite un unico sito di “.. destinare aree del sito distinte per l'attività  all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività â€.
    In questo modo, il dettagliante/grossista potrà  agevolmente distinguere le modalità  di contrattazione con i propri clienti, poste le diverse regole di salvaguardia disposte nei confronti dei consumatori e non anche nei soggetti compratori che non rivestano questo status.

  3. La normativa NON va applicata nei seguenti casi:

    • agli artigiani, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria. L'artigianato, a differenza del commerciante, non acquista merci per rivenderle ma vende i beni che produce;

    • alle associazioni dei produttori ortofrutticoli;

    • ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente tali generi;

    • ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitino attività  di vendita di prodotti agricoli nei limiti stabiliti dalla normativa vigente;

    • alle vendite di carburanti per uso autotrazione, compresi i lubrificanti, nonchè di oli minerali;

    • ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonchè ai cacciatori, singoli o associati che vendano al pubblico, al dettaglio la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della loro attività ;

    • a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonchè quelle dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa;

    • all'attività  di vendita effettuata nelle fiere campionarie e nelle mostre di prodotti, purchè riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protragga oltre il periodo di svolgimento di queste ultime;

    • ai farmacisti che vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità  medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici;

    • alla vendita di beni del fallimento;

    • gli enti pubblici o alle persone giuridiche private partecipate dallo Stato o da enti territoriali che vendano pubblicazioni od altro materiale informativo, concernenti l'oggetto della loro attività .

 

Per maggiori dettgli si consiglia di visitare il JoomlaWikki

 

Ricerca su Joomla.it

Primi passi Non perdere la lettura di questi interessanti suggerimenti, utilissimi per chi si avvicina per la prima volta al mondo Joomla!
kreatif-multimedia-logo