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Normativa Obbligatoria per gli eCommece
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Autore :
dott. Danilo Fabio Bacci (pubblicazione a cura di GiorgioBlu) » Questo articolo è stato letto: 8449 volte »
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Disciplina del Commercio Elettronico (D.Lgs. 70/2003 )
- Informazioni Generali Obbligatorie
- il nome, la denominazione o la ragione sociale;
- il domicilio o la sede legale;
- gli
estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di
comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso
l'indirizzo di posta elettronica;
- il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese;
- gli
elementi di individuazione, nonchè gli estremi della competente
autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione,
licenza od autorizzazione;
- per quanto riguarda le professioni regolamentate:
- l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
- il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
- il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di
condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le attività di consultazione dei medesimi;
- il numero della partita IVA o
altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato
membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta;
- l'indicazione
in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi
servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se
comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi
aggiuntivi da specificare;
- l'indicazione delle attività
consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi
del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o
l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di
licenza d'uso.
- Comunicazioni Commerciali OnLine
In
aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e
servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio
della società dell'informazione o ne sono parte integrante, devono
contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed inequivocabile, una
specifica informativa, diretta ad evidenziare:
- che si tratta di comunicazione commerciale;
- la persona fisica o giuridica per conto della quale è effettuata la comunicazione commerciale;
- che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o omaggi e le relative condizioni di accesso;
-
che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e le relative condizioni di partecipazione.
Le
comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore
per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere
identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve
e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio può opporsi
al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
- Regolamentazione dei Contratti Conclusi per Via Elettronica
Qui di seguito sono elencati categorie di contratti che non possono essere conclusi per via elettronica:
- contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
- contratti
che richiedono per legge l'intervento di organi giurisdizionali,
pubblici poteri o professioni che implicano l'esercizio di pubblici
poteri;
- contratti di fideiussione o di garanzie prestate da
persone che agiscono a fini che esulano dalle loro attività
commerciali, imprenditoriali o professionali;
- contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
Il
prestatore, salvo diverso accordo tra parti che non siano consumatori,
deve fornire in modo chiaro (art. 12), comprensibile ed inequivocabile,
prima dell'inoltro dell'ordine da parte del destinatario del servizio,
le seguenti informazioni (non è applicabile ai contratti conclusi
esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o
comunicazioni individuali equivalenti):
- le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del contratto;
- il modo in cui il contratto concluso sarà archiviato e le relative modalità di accesso;
- i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima di inoltrare l'ordine al prestatore;
- gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per via telematica;
- le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre all'italiano;
- l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
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